STATUTO





1) COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione culturale "Amici dell'Istituto Francese di Firenze", costituita senza scopo di lucro, ha sede legale in Firenze, presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Neolatine dell'Università, via S. Reparata 93.


2) FINE DELL'ASSOCIAZIONE

Fine dell'Associazione è di contribuire alla salvaguardia, allo sviluppo e alla valorizzazione della biblioteca e mediateca dell'Istituto Francese di Firenze, e dell'attività di quest'ultimo, dal momento che questo Istituto e la sua storia costituiscono, sin dal 1907, un insostituibile patrimonio culturale e ideale di Firenze e della Toscana, nei loro rapporti con i molteplici aspetti della cultura europea.

A questo fine l'Associazione potrà promuovere ogni iniziativa idonea anche in collaborazione con altri soggetti.


3) SOCI

L'Associazione è formata da:

Si considerano soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che abbiano partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono essere soci ordinari tutti i cittadini, italiani o stranieri, interessati alla realizzazione dello scopo sociale dell'Associazione.

L'ammissione avviene su domanda indirizzata al Consiglio Direttivo dall'interessato presentato da due soci.

La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo alle persone fisiche e/o giuridiche che elargiscano, per la quota associativa, un contributo maggiore di quello fissato per il socio ordinario.

Il socio benemerito è la persona fisica e/o giuridica che prenda l'impegno di dotare periodicamente l'Associazione di determinati mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'ammissione viene comunicata a mezzo lettera.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può designare quali soci onorari personalità eminenti che si ispirino agli ideali dell'Associazione. La designazione ha carattere permanente. I soci onorari sono esonerati dal versamento di quote annuali.

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;

c) radiazione proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea a maggioranza qualificata qualora il comportamento dell'associato sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione.


4) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite.


5) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

E' costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annua e dai soci onorari.

I soci potranno farsi rappresentare da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta e conservata negli atti dell'Associazione

Ogni socio non potrà rappresentare più di due soci.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, come da regolamento interno; per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Inoltre, approva la relazione delle attività dell'Associazione per l'anno decorso ed il programma per l'anno successivo. Fissa l'ammontare delle quote associative annue e ratifica l'ammissione dei nuovi soci.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'Assemblea delibera le modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto.

Per le modifiche statutarie la presenza di un notaio non è necessaria, ma è sufficiente che queste vengano trascritte nei verbali dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata per lettera a tutti i soci, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data dell'adunanza, con la notifica dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della sua convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea sarà valida con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei convenuti. Le deliberazioni sono prese, salvo i casi previsti dallo statuto e dal regolamento, a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci secondo le modalità definite dal regolamento.

L'Assemblea deve essere convocata in sessione straordinaria nel caso di deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio. In questo caso occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei convenuti.


6) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile, da cinque a nove, secondo quanto stabilirà l'Assemblea al momento della relativa nomina. Almeno un terzo dei consiglieri sarà scelto fra i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presìdente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo promuove le attività dell'Associazione, predispone il programma delle attività associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, attua le decisioni prese da quest'ultima, predispone i bilanci, amministra il patrimonio sociale, propone all'Assemblea l'ammissione dei soci, la sospensione o la loro espulsione; fissa gli ordini del giorno dell'Assemblea. Redige il regolamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente. Può essere convocato altrimenti su domanda di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza semplice dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


7) IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti di legge, sovrintende alla sua attività, presiede e ha la facoltà di convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. In caso di indisponibilità viene sostituito dal Vicepresidente.


8) IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO, IL TESORIERE

Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

li Vice-Presidente esplica tutte le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità di quest'ultimo.

Il Segretario coordina l'attività dell'Associazione, e cura la redazione e la conservazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede a riscuotere le quote dei soci, ad amministrare la cassa e il patrimonio dell'Associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità registrando tutte le entrate e le uscite dell'Associazione e conserva i giustificativi di spesa.


9) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre membri e da due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci. Rivede la gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, e ne riferisce al Consiglio Direttivo.


10) DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche durano quattro servizi sociali e possono essere esercitate per non più di due mandati successivi.

In caso di dimissioni da parte di un consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere, ad iniziare dal primo dei non eletti.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea dei soci deve essere convocata per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.


11) PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:


12) MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea e previste all'ordine del giorno. La delibera avviene a maggioranza qualificata.


13) SCIOGLIMENTO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei convenuti.

L'Assemblea in tal caso delibera la destinazione del patrimonio che avverrà soltanto a favore di Istituzioni Culturali o Associazioni Umanitarie. Si esclude qualsiasi rimborso ai soci.


14) NORMA TRANSITORIA

Fino al 31 dicembre 2000, in via eccezionale, il Consiglio Direttivo sarà costituito da membri nominati tra i soci fondatori.


15) REGOLAMENTO

Un apposito regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo, contiene le norme per l'attuazione del presente statuto. Il regolamento è soggetto ad approvazione e modifiche da parte dell'Assemblea.